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Digitalizzazione e semplificazione in materia di procedimenti elettorali e referendari. Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 181 del 30 luglio u.s. è stata pubblicata la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
Al riguardo, si evidenziano di seguito, le principali disposizioni in materia di digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti elettorali e referendari, introdotte dal predetto provvedimento legislativo, da applicarsi sin dalle consultazioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. 

Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni (Art. 38-bis).

L'art. 38-bis introduce alcune modifiche alla vigente disciplina per l'elezione della Camera dei deputati (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) e per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali (d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), nonché alle norme sull'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ed a quelle sugli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 14 e 15 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, introducendo, tra l'altro, semplificazioni per la richiesta dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali. 

Nello specifico, il comma 1 modifica l'art. 15, terzo comma, del d.P.R. n. 361/1957 per le elezioni della Camera dei Deputati nella parte in cui prevede il deposito del contrassegno di lista in triplice esemplare presso il Ministero dell'interno, introducendo la possibilità di consegna a mano non solo in forma cartacea, ma anche su supporto digitale. Tale disposizione si applica anche alle elezioni del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo.

La medesima possibilità è prevista, al comma 2, anche per le elezioni comunali, modificando l'art. 28 e 32 del d.P.R. n. 570/1960.

Con i primi due commi, si semplificano, inoltre, le disposizioni relative alle designazioni dei rappresentanti di lista, sia per le elezioni politiche, che per quelle comunali, stabilendo che le stesse possano essere effettuate entro il giovedì precedente l'elezione anche per posta elettronica certificata.

Nel caso della suddetta trasmissione via P.E.C., la dichiarazione non è sottoposta all'obbligo di autentica quando la stessa sia stata firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata.

Tali disposizioni, a carattere generale ed "a regime", modificano sostanzialmente quanto disposto dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 25/2021, che fissava il termine ultimo di presentazione delle designazioni nel giorno di mercoledì antecedente l'elezione.

Inoltre, il comma 3 dispone che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di coloro che abbiano sottoscritto le liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per quelle amministrative e per le proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, possa essere chiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato), da vari soggetti titolati a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da
loro delegati; promotore del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato).
Quanto sopra, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all'eventuale delega firmata digitalmente a cura dei predetti soggetti titolati).

Il comma 4 stabilisce i termini improrogabili entro i quali l'ufficio elettorale comunale deve rilasciare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali: ventiquattro ore dalla domanda presentata via posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quando questa sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati; quarantotto ore dalla domanda presentata via P.E.C. (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) se relativa a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare.

Il comma 5 specifica che i certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel medesimo formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

Secondo quanto stabilito testualmente dal comma 6, "La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53".

Peraltro, il comma 8, dopo le modifiche intervenute con l'art. 16-bis del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020 (aggiungendo all'art. 14 della legge n. 53/1990, ai soggetti autorizzati ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni in materia elettorale, "gli avvocati iscritti all'albo che  abbiano  comunicato la loro disponibilità  all'ordine  di  appartenenza,  i  consiglieri regionali, i membri del Parlamento"), riformula nuovamente tale art. 14 e semplifica l'ipotesi in cui all'autentica delle sottoscrizioni siano chiamati i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali, eliminando la necessità della preventiva comunicazione, al rispettivo presidente della provincia o sindaco, della disponibilità ad autenticare.

l nominativi degli avvocati iscritti all'albo, che hanno espresso la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni al proprio ordine di appartenenza, devono essere tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine a cui gli stessi sono iscritti.

Infine, si prevede espressamente che le autenticazioni debbano essere compiute con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del d. P. R. n. 445/2000.

Per tutto quanto sopra si comunica che l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di questo Comune al quale è possibile fare richiesta dei certificati elettorali dei sottoscrittori delle liste dei candidati ovvero comunicare la designazione dei rappresentanti di lista, nel rispetto delle modalità procedurali sopra specificate come da normativa citata, è il seguente:

prot.vallodellalucania@legalmail.it



venerdì 27 agosto 2021 16:06:20




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