Descrizione
A distanza di quasi 10 anni dall'approvazione del vigente strumento urbanistico, il PUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21 marzo 2016, pubblicato su Burc n.23 del 11/04/2016, efficace dal 12/04/2016, con
l'Amministrazione Comunale ha varato ed adottato una variante di assestamento urbanistico e di semplificazione normativa che punta ad ampliare gli obiettivi della pianificazione territoriale, allineandoli alle strategie europee e internazionali in materia di sviluppo sostenibile ed introducendo una prospettiva ecocentrica, che considera l’ambiente come elemento dominante della programmazione territoriale, con i seguenti obiettivi stategici:
- limitare il consumo di suolo attraverso meccanismi di pianificazione che favoriscano il riutilizzo delle aree già urbanizzate;
- incrementare la permeabilità del suolo, contrastando l’eccessiva cementificazione e promuovendo soluzioni di rinaturalizzazione delle aree urbane;
- migliorare la resilienza territoriale, adottando strategie per l’adattamento ai cambiamenti climatici, come il potenziamento delle infrastrutture verdi e la riduzione dell’isola di calore urbana;
- integrare la sostenibilità sociale ed economica nella pianificazione territoriale, con particolare attenzione alla disponibilità di alloggi a prezzi accessibili e al miglioramento della qualità della vita nei centri urbani.
La variante normativa rende completamente equivalente, così come precisato dalla Lr 5/2024, il ricorso mutuabile al Piano
Urbanistico Attuativo (PUA) o al Permesso di Costruire Convenzionato (PdiCC).
Per valorizzare il sistema insediativo viene consentito il cambio di destinazione d’uso in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23 ter della Legge 24 luglio 2024 n. 105 - Salva Casa e s. m. i., tra le diverse categorie funzionali di cui al comma 1, nonché i depositi.
Nel sistema insediativo storico, si precisa che le innovazioni necessarie agli adeguamenti sismici, termici ed energetici non concorrono all’aumento di volume. Sono ammesse le riconversioni di volumi a piano terra non residenziali esistenti in box auto privati.
Negli spazi scoperti, viene consentita la realizzazione di
tettoie con materiali che si armonizzino con il contesto storico e ambientale dell'area, aperte
almeno su tre lati, quali esclusive pertinenze dell’edificio principale, nonché la realizzazione di parcheggi pertinenziali di superficie e di vari elementi di arredo. Si consente la realizzazione di parcheggi pertinenziali, interrati al di sotto dell’edificio o del lotto di pertinenza, a particolarri condizioni. Per gli edifici ricadenti nella zona A sono prescritte le categorie di intervento della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro o del risanamento conservativo.
Nelle zone di recente insediamento, sono stati previsti nuovi meccanismi tesi alla densificazione funzionale dei tessuti urbani, così come indicato dalla Lr 5/2024 e le superfici libere possono essere destinate,
compatibilmente con i vincoli eventualmente esistenti, alla realizzazione di tettoie, aperte almeno su tre lati,
quali esclusive pertinenze dell’edificio principale, alla realizzazione di parcheggi pertinenziali di superficie, di piscine ed
elementi di arredo vari. Si consente l’incremento
della volumetria esistente, purché regolarmente assentita, ai soli fini residenziali, fino a un massimo 20%, da realizzare, in sopraelevazione o in aderenza, per operazioni di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione e del 35% per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione.
Sono, altresì, state individuate nuove aree, non meglio e non precisamente indicate nella fase di stesura del Puc vigente, che hanno caratteristiche tipologiche simili alle zto B3 e B5. Inoltre, alcune zone residuali, intercluse, riconducibili a giardini e ad orti già di pertinenza di costruzioni esistenti, ma che erano state staccate dalla proprietà originaria, sono state riaccorpate al lotto originario per evitarne la frammentazione.
Nei lotti liberi, catastalmente autonomi e non asserviti alla data di adozione del presente Puc e con accesso diretto dalla strada pubblica, è, altresì, consentita la saturazione insediativa.
Nelle aree di trasformazione ad uso misto viene aggiunta alla tipologia C2 la possibilità di trasformare l’aliquota di residenziale in ricettivo, per cui l’aliquota di edificazione residenziale (60%) spettante al comparto, può essere sommata alla quota ricettiva già prevista (10%), rimodulando opportunamente gli standard e le opere di urbanizzazione necessarie. Inoltre nei sub comparti, di cui all’art. 22 bis, di tipologia C3, aventi superficie inferiore a 2.500mq, l'aliquota
di produttivo non si realizza, ma si somma a quella residenziale (40%+30%).
La Variante Normativa affronta una delle principali criticità consistente nella scarsa e lenta attuazione delle trasformazioni urbanistiche previste dal PUC negli ambiti di trasformazione urbana ad uso misto, disciplinati dagli articoli 17 e 22, prevedendo che i comparti possano essere attuati per sub-comparti, anche mediante PdiCC, su proposta del promotore che abbia disponibilità dei suoli in essi ricompresi, seguendo una delle due soluzioni riportate nelle schede della variante, da concordare preventivamente con le esigenze del Comune.
Per maggiori informazioni, si invita a consultare la documentazione pubblicata in questa pagina.
Dalla data della delibera di adozione scattano le misure di salvaguardia.
Dalla pubblicazione di apposito avviso di deposito della variante adottata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania decorre il termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni che saranno motivatamente valutate dall'Amministrazione Comunale nel termine dei successivi 30 giorni.