Delibera n. 144 del 07 ottobre 2014 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni” – 20 ottobre 2014 (stralcio)
L’AUTORITÀ
Preso atto che dopo l’emanazione della delibera n. 65 del 2013 numerose amministrazioni hanno formulato osservazioni e posto all’Autorità ulteriori quesiti relativi all’applicazione dell’art.14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Considerata l’entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come modificato dall’articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014, che chiarisce definitivamente l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni dell’intero decreto
Ritenuto necessario pronunciarsi nuovamente sulla materia degli obblighi di pubblicazione che ricadono sui componenti degli organi di indirizzo politico, anche al fine di dare una motivazione più accurata e di risolvere alcune questioni applicative relative a specifiche amministrazioni pubbliche
Ritenuto necessario adottare una nuova delibera interamente sostitutiva della delibera n. 65 del 2013, al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi
DELIBERA
1. … omissis …
2. … omissis …
3. … omissis …
4. … omissis …
5. Applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 33/2013 ai Comuni
Con specifico riferimento all’individuazione dei comuni a cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), stante l’abrogazione dell’art. 41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del d.lgs. n. 33/2013, occorre considerare il riferimento all’art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441. Pertanto, ai sensi della richiamata norma, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per i componenti degli organi di indirizzo politico in tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di comuni si precisa che l’obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti.
(fonte: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0faf63640a7780426336fcbcdd0c8c23)